isbn | 9788899193690 |
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pagine | 13 |
Sullo statuto giuridico dell’attività di psicanalista Moreno Manghi
Questo breve opuscolo è una recensione-commento all’importante libro di Roberto Cheloni e Riccardo Mazzariol, frutto di molti anni di ricerche, Lo statuto giuridico dell’attività di psicoanalista (ETS, Pisa 2020).
L’autore ne isola quello che, a suo giudizio, è la tesi fondamentale: «L’obiettivo della pratica analitica è lo studio dell’inconscio e dei suoi processi che, solo di riflesso, può avere effetti curativi. Non vi è alcuna prescrizione terapeutica al cliente da parte dello psicoanalista, né alcun intento curativo: la tutela del diritto alla salute non può dirsi allora venire in rilievo, se non in modo secondario, riflesso e marginale, tale da non giustificare la previsione di una riserva di attività. […] Risulta perciò avvalorata la conclusione secondo cui la c.d. Ossicini non regola la pratica analitica, la quale deve ritenersi liberamente esercitabile in conformità ai principi e alla normativa esistenti in materia. […] In quanto professione non organizzata in ordini, quella analitica non è destinataria di riserve di attività, né è sottoposta a un sistema di controlli, preventivi e successivi, ma consiste in un’attività libera, sottoposta al normale regime civilistico di lavoro autonomo o di impresa».
Tesi che egli ha sviluppato indipendentemente e quasi parallelamente in Psicanalisi senza cura (Polimnia Digital Editions, Sacile 2021).
Se, dopo aver letto i due libri che la argomentano, si assume che questa tesi è vera, si pongono due questioni.
La prima: com’è possibile che uno psicanalista dichiaratosi tale (e non psicologo né psicoterapeuta), una volta dimostrata la differenza pratica, teorica e etica tra psicanalisi e psicoterapia, possa essere incriminato (e condannato) per “abuso di professione psicologica o psicoterapeutica”? Da qui il sospetto di incostituzionalità della legge n. 56 del 1989 (“legge Ossicini”), emblema di una degenerazione antigiuridica del diritto in cui la norma penale «funge unicamente quale criterio atto a determinare il concreto abuso, ma non contribuisce a forgiare il tipo di reato», poiché indica soltanto la sanzione per il comportamento ritenuto illecito mentre l’integrazione totale del precetto viene affidata all’esecutivo. Ne consegue che «saremmo innanzi a una completa dimissione dei poteri propri del Parlamento (eo ipso: illegittima)», e prima ancora, dell’intellighenzia italiana.
La seconda, formulata da Ettore Perrella, è che la psicanalisi non può essere illegale, ma non deve neppure divenire legale, altrimenti cessa d’essere sé stessa. «La psicanalisi, di nuovo, è sulla soglia fra la legalità e l’illegalità. Ora che cos’è questa soglia? La risposta – facilissima, ma per qualcuno potrebbe apparire sorprendente – è questa: la sovranità».
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